Ciao Pelo, ti ringrazio per la tirata d’orecchie anche se concordo solo in parte con quello che dici
Purtroppo il nostro codice della strada ( come molte delle nostre leggi) lascia molti dubbi ed interpretazioni da parte dei tutori dell’ordine.
Qualsiasi modifica ai dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione è sanzionabile dal codice della strada.
Nella fattispecie, le luci di posizione a led violano la tabella dell'articolo 72
Premesso che l'omologazione non è fine a se stessa, cioè il fatto che sulla scatola della lampadina c'è scritto "omologata" non vuol dire nulla (per il codice della strada), possa essere regolarmente installata in quanto l'omologazione ( sul veicolo) si ottiene presentando l'applicazione della lampadina sulla parabola (o faro), all'ente preposto, il quale ne constata l'effettiva corrispondenza funzionale (luminosità, lobo di irradiazione, visibilità ecc.) se conforme ti rilascia l'omologazione all'applicazione sulla vettura.
il codice prevede due diverse tipologie di modifiche non accettabili ai famosi art 72 e 78 che poi rimandano ( nel caso delle luci – argomento in questione- ad altri due articoli 151 e 153.)
"72. Dispositivi di equipaggiamento dei veicoli a motore e loro rimorchi.
1. I ciclomotori, i motoveicoli e gli autoveicoli devono essere equipaggiati con: a) dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione b)..............
.........13.Chiunque circola con uno dei veicoli citati nel presente articolo in cui alcuno dei dispositivi manchi o non sia conforme alle diposizioni stabilite nei previsti provvedimenti e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di da euro 68,25 a 275,10."
Sulla base di tale articolo si potrebbe desumere che in alcuni casi sarebbe ingiustificato il ritiro della carta di circolazione del veicolo e l'applicazione del famoso articolo 78, come verificatosi in alcuni casi ; è possibile quindi fare ricorso presso gli organi competenti in quanto tali dispositivi non rientrano in quelli indicati nell'articolo 151, le modifiche dei quali portano all'applicazione dell'articolo 78.
Art 151 Cds 1. Ai fini del presente titolo si intende per:
a. proiettore di profondità: il dispositivo che serve ad illuminare in profondità la strada antistante il veicolo;
b. proiettore anabbagliante: il dispositivo che serve ad illuminare la strada antistante il veicolo senza abbagliare;
c. proiettore fendinebbia anteriore: il dispositivo che serve a migliorare l'illuminazione della strada in caso di nebbia, caduta di neve, pioggia o nubi di polvere;
d. proiettore di retromarcia: il dispositivo che serve ad illuminare la strada retrostante al veicolo e ad avvertire gli altri che il veicolo effettua o sta per effettuare la retromarcia;
e. indicatore luminoso di direzione a luci intermittenti: il dispositivo che serve a segnalare agli altri utenti della strada che il conducente intende cambiare direzione verso destra o verso sinistra;
f. segnalazione luminosa di pericolo: il funzionamento simultaneo di tutti gli indicatori luminosi di direzione;
g. dispositivo d'illuminazione della targa posteriore: il dispositivo che serve ad illuminare la targa posteriore;
h. luci di posizione anteriore, posteriore e laterale: i dispositivi che servono a segnalare contemporaneamente la presenza e la larghezza del veicolo viste dalla parte anteriore, posteriore e laterale;
i. luce posteriore per nebbia: il dispositivo singolo o doppio che serve a rendere più visibile il veicolo dalla parte posteriore in caso di forte nebbia, di pioggia intensa o di forte nevicata in atto;
l. luce di sosta: il dispositivo che serve a segnalare la presenza di un veicolo in sosta in un centro abitato. In tal caso sostituisce le luci di posizione;
m. luce d'ingombro: il dispositivo destinato a completare le luci di posizione del veicolo, per segnalare le particolari dimensioni del suo ingombro;
n. luce di arresto: il dispositivo che serve ad indicare agli altri utenti che il conducente aziona il freno di servizio;
o. catadiottro: il dispositivo a luce riflessa destinato a segnalare la presenza del veicolo;
p. pannello retroriflettente e fluorescente: il dispositivo a luce retro-riflessa e fluorescente destinato a segnalare particolari categorie di veicoli;
p-bis. strisce retroriflettenti: il dispositivo a luce riflessa destinato a segnalare particolari categorie di veicoli;
p-ter. luci di marcia diurna: il dispositivo rivolto verso l'avanti destinato a rendere più facilmente visibile un veicolo durante la circolazione diurna;
p-quater. luci d'angolo: le luci usate per fornire illuminazione supplementare a quella parte della strada situata in prossimità dell'angolo anteriore del veicolo dal lato presso il quale esso è in procinto di curvare;
p-quinquies. proiettore di svolta: una funzione di illuminazione destinata a fornire una migliore illuminazione in curva, che può essere espletata per mezzo di dispositivi aggiuntivi o mediante modificazione della distribuzione luminosa del proiettore anabbagliante;
p-sexies. segnalazione visiva a luce lampeggiante blu: il dispositivo supplementare installato sui motoveicoli e sugli autoveicoli di cui all'articolo 177;
p-septies. segnalazione visiva a luce lampeggiante gialla o arancione: il dispositivo supplementare installato sui veicoli eccezionali o per trasporti in condizioni di eccezionalità, sui mezzi d'opera, sui veicoli adibiti alla rimozione o al soccorso, sui veicoli utilizzati per la raccolta di rifiuti solidi urbani, per la pulizia della strada e la manutenzione della strada, sulle macchine agricole ovvero operatrici, sui veicoli impiegati in servizio di scorta tecnica.
Art 153 Cds omissis 9.."E' vietato l'uso di dispositivi o di altre fonti luminose diversi da quelli indicati nell'art. 151 Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo ovvero usa impropriamente i dispositivi di segnalazione luminosa e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 33,60 a euro 137,55"
Una nota esplicativa del ministero dei trasporti ha chiarito che:
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 22 luglio 2003, n. 5619.060.0 Dispositivi di equipaggiamento dei veicoli a motore (art. 72 del Codice della strada), modifiche costruttive (art. 78 del Codice della strada). Uso di dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione diversi da quelli di cui all'art. 151 del Codice della strada (art. 153, comma 9).
Il Comando Stazione Carabinieri di Casalecchio di Reno ha richiesto chiarimenti circa il quesito in oggetto, a tal fine si ritiene utile fornire le seguenti considerazioni.
1. Luci blu in sostituzione di quelle omologate.
Sono modifiche ai dispositivi di illuminazione, definiti dalle disposizioni vigenti (articolo 151 del Codice della strada - D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 - e normative CEE), non consentite e perciò sanzionabili, ai sensi dell'articolo 78 del Codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) mentre il loro uso è altresì sanzionabile ai sensi dell'articolo 153, comma 9.
Luci blu (o di altri colori non consentiti) installate in aggiunta alle luci contemplate nell'articolo 151, sono sanzionabili ai sensi dell'articolo 72, anche se non vengono usate.
ora premesso quanto detto prima sull’omologazione, resta sempre il buon senso di chi ferma il veicolo, e le sue capacità diotriche nello stabilire la gradazione di colore delle lampade.
Ma se trovi quello che vuol far le pulci prima ti fa il verbale e poi tu fai ricorso