Il Detailing sta prendendo sempre più piede, e malgrado non essendo ancora esso una professione nel vero senso del termine, sempre più “adepti” si dedicano a questa passione operando non sempre sulle proprie auto ma anche su quelle di amici, parenti ed in alcuni casi terze persone a tutti gli effetti.
Se da un lato ciò non può che far bene per lo sviluppo di questa passione dall’altro canto spesso gli utenti appassionati non si rendono conto o meglio sono poco consapevoli dei rischi giuridici in cui incorrono operando su vetture altrui.
Queste righe spero possano servire a far riflettere sul come operare al meglio senza esporci, nel malaugurato caso si facesse un danno, a pesanti rischi risarcitori da parte del proprietario del veicolo, sia esso un amico un parente od un vero e proprio cliente.
Allo stato attuale delle cose essendo il detailing un opera frutto dalla propria bravura artigianale, esso per poter essere esercitato non richiede alcun tipo di qualifica, nemmeno se la prestazione viene resa dietro pagamento di corrispettivo.
Molte persone però, pensano o credono che l’eseguire una prestazione a titolo gratuito verso un parente od un amico o chiunque altro, non implichi, in caso di “Patatrak”, una responsabilità risarcitoria per danno involontariamente provocato.
In effetti il nostro ordinamento prevede due tipologie di responsabilità le quali entrambe danno luogo al risarcimento del danno provocato: quella contrattuale e quella extracontrattuale. La terminologia usata non deve trarre in inganno né bisogna pensare che la responsabilità contrattuale nasca solo in presenza di un contratto: ciò che conta, infatti, è l’esistenza di un rapporto obbligatorio tra danneggiante e danneggiato.
Vediamo in breve, per quanto possibile, di esaminarle entrambe, visto appunto che in entrambi i casi, molti appassionati e “ professionisti” del detailing potrebbero a seconda del caso ricadere in una piuttosto che nell’altra situazione:
Responsabilità contrattuale
Partiamo con l’esaminare il caso in cui il Detailer, intraprenda una prestazione d’opera dietro il pagamento di un corrispettivo.
In questo caso vi sarebbe un vero e proprio contratto (uno si impegna a eseguire il lavoro, l’altro a pagare un prezzo) Secondo il nostro codice ogni obbligazione, contratto, devono essere eseguiti secondo criteri di correttezza e diligenza, pena il risarcimento del danno.
Cosa succede se ciò non avviene ce lo dice sempre il nostro codice civile all’art 1218: il debitore (inteso nel nostro caso come il detailer ) che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno se non prova che l’inadempimento … è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.
Traduco: se faccio un lavoro e mentre lucido sfondo il trasparente, lo cuocio o altro, il successivo ripristino ad opera di un carrozziere me lo devo pagare.
Appare chiaro che un detailer che dovesse provocare un danno a seguito di errata lucidatura, carteggiatura, pulizia interni, etcc etcc, si troverà nelle condizioni di doverlo risarcire se non riesce a provare di aver eseguito il lavoro nel rispetto di una correttezza e o diligenza “generica”. Ricordiamo che non essendo una professione riconosciuta il grado di diligenza da tenere dovrà necessariamente rifarsi a quello generico del “buon padre di famiglia”, sottoponendo il detailer al risarcimento del danno anche nei casi di colpa lieve, oltre ovviamente al caso di dolo o colpa grave.
Pertanto sarà il detailer che dovrà dimostrare, per essere esentato dal risarcimento del danno, di aver usato tutta la perizia, la diligenza e la correttezza nell’eseguire il lavoro, mentre al danneggiato non sarà che necessario dimostrare che danno vi fu.
Vale appena il caso di ricordare che qualsiasi patuizione preventiva che tenda ad escludere o limitare la responsabilità dei contraenti è da intendersi nulla.
A tal fine a nulla varrebbero moduli fatti firmare al cliente nei quali si dichiarasse di non essere responsabili di eventuali danni che si dovessero provocare.
Responsabilità extracontrattuale
Come accennato all’inizio molto spesso si crede o si è convinti che se si esegue una prestazione gratuitamente, (vuoi per amicizia o parentela o quant’altro) questo basti ad esonerarci da responsabilità nel malaugurato caso dovessimo provocare un danno.
Niente di più sbagliato!
La responsabilità extracontrattuale, è quella che consegue un dovere generico che, solitamente, è indicato dalla dottrina con il brocardo latino “neminem laedere” cioè "non far male a nessuno".
La norma fondamentale cui bisogna fare riferimento è l’art. 2043 del codice civile, in base al quale “qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”.
Data la genericità dell’espressione “qualunque fatto che cagiona un danno ingiusto”, potrà apparire chiaro come, qualora un detailer nel prodigarsi, ancorché gratuitamente, nell’esecuzione di un lavoro su una auto altrui, dovesse provocare un danno, si troverebbe nella situazione appena descritta, è cioè di aver semplicemente danneggiato una altrui proprietà.
Affinché il danneggiato possa richiedere il ristoro dei danni, gli sarà sufficiente dimostrare il fatto che il danno c’è e che il detailer lo abbia causato.
Sarà poi sufficiente che il danneggiato dimostri che il detailer abbia agito violando il dovere di diligenza, cautela o perizia nei confronti dei terzi per aver diritto al risarcimento.
Riassumendo che si esegua un lavoro, gratuitamente o a pagamento, il nostro codice prevede che qualora si commettano errori ( per colpa, negligenza - quali ad esempio aver carteggiato senza prima aver effettuato una misurazione dello spessore-) e a seguito di ciò, si provochi un danno, l’autore del danno stesso è tenuto a risarcire il soggetto danneggiato, salvo eventuale copertura assicurativa stipulata all'uopo.
sed le dura lex
Se da un lato ciò non può che far bene per lo sviluppo di questa passione dall’altro canto spesso gli utenti appassionati non si rendono conto o meglio sono poco consapevoli dei rischi giuridici in cui incorrono operando su vetture altrui.
Queste righe spero possano servire a far riflettere sul come operare al meglio senza esporci, nel malaugurato caso si facesse un danno, a pesanti rischi risarcitori da parte del proprietario del veicolo, sia esso un amico un parente od un vero e proprio cliente.
Allo stato attuale delle cose essendo il detailing un opera frutto dalla propria bravura artigianale, esso per poter essere esercitato non richiede alcun tipo di qualifica, nemmeno se la prestazione viene resa dietro pagamento di corrispettivo.
Molte persone però, pensano o credono che l’eseguire una prestazione a titolo gratuito verso un parente od un amico o chiunque altro, non implichi, in caso di “Patatrak”, una responsabilità risarcitoria per danno involontariamente provocato.
In effetti il nostro ordinamento prevede due tipologie di responsabilità le quali entrambe danno luogo al risarcimento del danno provocato: quella contrattuale e quella extracontrattuale. La terminologia usata non deve trarre in inganno né bisogna pensare che la responsabilità contrattuale nasca solo in presenza di un contratto: ciò che conta, infatti, è l’esistenza di un rapporto obbligatorio tra danneggiante e danneggiato.
Vediamo in breve, per quanto possibile, di esaminarle entrambe, visto appunto che in entrambi i casi, molti appassionati e “ professionisti” del detailing potrebbero a seconda del caso ricadere in una piuttosto che nell’altra situazione:
Responsabilità contrattuale
Partiamo con l’esaminare il caso in cui il Detailer, intraprenda una prestazione d’opera dietro il pagamento di un corrispettivo.
In questo caso vi sarebbe un vero e proprio contratto (uno si impegna a eseguire il lavoro, l’altro a pagare un prezzo) Secondo il nostro codice ogni obbligazione, contratto, devono essere eseguiti secondo criteri di correttezza e diligenza, pena il risarcimento del danno.
Cosa succede se ciò non avviene ce lo dice sempre il nostro codice civile all’art 1218: il debitore (inteso nel nostro caso come il detailer ) che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno se non prova che l’inadempimento … è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.
Traduco: se faccio un lavoro e mentre lucido sfondo il trasparente, lo cuocio o altro, il successivo ripristino ad opera di un carrozziere me lo devo pagare.
Appare chiaro che un detailer che dovesse provocare un danno a seguito di errata lucidatura, carteggiatura, pulizia interni, etcc etcc, si troverà nelle condizioni di doverlo risarcire se non riesce a provare di aver eseguito il lavoro nel rispetto di una correttezza e o diligenza “generica”. Ricordiamo che non essendo una professione riconosciuta il grado di diligenza da tenere dovrà necessariamente rifarsi a quello generico del “buon padre di famiglia”, sottoponendo il detailer al risarcimento del danno anche nei casi di colpa lieve, oltre ovviamente al caso di dolo o colpa grave.
Pertanto sarà il detailer che dovrà dimostrare, per essere esentato dal risarcimento del danno, di aver usato tutta la perizia, la diligenza e la correttezza nell’eseguire il lavoro, mentre al danneggiato non sarà che necessario dimostrare che danno vi fu.
Vale appena il caso di ricordare che qualsiasi patuizione preventiva che tenda ad escludere o limitare la responsabilità dei contraenti è da intendersi nulla.
A tal fine a nulla varrebbero moduli fatti firmare al cliente nei quali si dichiarasse di non essere responsabili di eventuali danni che si dovessero provocare.
Responsabilità extracontrattuale
Come accennato all’inizio molto spesso si crede o si è convinti che se si esegue una prestazione gratuitamente, (vuoi per amicizia o parentela o quant’altro) questo basti ad esonerarci da responsabilità nel malaugurato caso dovessimo provocare un danno.
Niente di più sbagliato!
La responsabilità extracontrattuale, è quella che consegue un dovere generico che, solitamente, è indicato dalla dottrina con il brocardo latino “neminem laedere” cioè "non far male a nessuno".
La norma fondamentale cui bisogna fare riferimento è l’art. 2043 del codice civile, in base al quale “qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”.
Data la genericità dell’espressione “qualunque fatto che cagiona un danno ingiusto”, potrà apparire chiaro come, qualora un detailer nel prodigarsi, ancorché gratuitamente, nell’esecuzione di un lavoro su una auto altrui, dovesse provocare un danno, si troverebbe nella situazione appena descritta, è cioè di aver semplicemente danneggiato una altrui proprietà.
Affinché il danneggiato possa richiedere il ristoro dei danni, gli sarà sufficiente dimostrare il fatto che il danno c’è e che il detailer lo abbia causato.
Sarà poi sufficiente che il danneggiato dimostri che il detailer abbia agito violando il dovere di diligenza, cautela o perizia nei confronti dei terzi per aver diritto al risarcimento.
Riassumendo che si esegua un lavoro, gratuitamente o a pagamento, il nostro codice prevede che qualora si commettano errori ( per colpa, negligenza - quali ad esempio aver carteggiato senza prima aver effettuato una misurazione dello spessore-) e a seguito di ciò, si provochi un danno, l’autore del danno stesso è tenuto a risarcire il soggetto danneggiato, salvo eventuale copertura assicurativa stipulata all'uopo.
sed le dura lex