ciao Fabri se non ero tu sei un carrozziere con regolare officina etcc etcc giusto?
in tal caso la legge ti tutela dandoti modo di esercitare il diritto di ritenzione ossia un particolare privilegio e forma di autotutela in favore del creditore che consiste nel trattenere un qualcosa che si dovrebbe restituire al proprietario per indurlo al pagamento e cio all'adempimento della propria obbligazione.
E' una misura coercitiva riconosciuta anche all'autoriparatore (meccanico, carrozziere, elettrauto) il quale a fronte di una fattura emessa e non pagata per aver eseguito l'opera di miglioria o di riparazione su un autoveicolo o altro bene custodito per tal fine e per aver sostenuto delle spese relative alla conservazione ed al miglioramento del bene, ben può, grazie al privilegio previsto dall?art. 2756, comma 3 c.c., restituirlo solo dopo l'esatto adempimento da parte del debitore. Il creditore può, altresì, vendere il bene rispettando però le formalità per la vendita del pegno, al fine di evitare la configurazione del reato di appropriazione indebita (art. 646 c.p.).
Il diritto di ritenzione, in quanto strumento di autotutela dei privati, è strumento eccezionale che non può tradursi in un impossessamento prolungato e senza termine del bene del debitore, ma è consentito dalla legge solo a garanzia del credito mediante la vendita del bene medesimo, ex art. 2756 c.c., preceduta dalla intimazione al pagamento al debitore.
Per tale ragione per il migliore esercizio del diritto di ritenzione è opportuno provvedere tempestivamente a richiedere al debitore tutte le somme dallo stesso dovute mediante una semplice ma formale scritta messa in mora a mezzo lettera raccomandata.
il diritto di ritenzione oltre che essere espressamente previsto dalla legge può anche essere oggetto di autonomia negoziale ossia si può stabilire tra le parti nel contratto che si andrà a stipulare
qualora invece il veicolo sia stato riconsegnato non restano che i normali canali del decreto ingiuntivo , precetto e pignoramento dei beni del debitore.