PELO ha scritto:
.....beh non dimentichiamoci che c'è una legge apposta che regola le "prestazioni occasionali" e fino a 5000 euro l'anno ....
In base alla normativa attuale, sono considerate prestazioni di lavoro occasionale accessorio le attività svolte nell’ambito:
di lavori domestici;
di lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti (tali prestazioni possono essere richieste anche dagli Enti locali);
dell’insegnamento privato supplementare;
di manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o caritatevoli o di lavori di emergenza o di solidarietà (tali prestazioni possono essere richieste anche da committenti pubblici oltre che da aziende e da committenti privati);
in qualsiasi settore produttivo, compresi gli Enti locali, Scuole e Università, il sabato e la domenica e nei periodi di vacanza e compatibilmente con gli impegni scolastici da parte dei giovani con meno di 25 anni di età, regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso l’università o un istituto scolastico di ogni ordine e grado (per qualunque tipologia di attività);
di attività agricole rese a favore di:
- imprenditori di aziende di qualunque dimensione, limitatamente però alle attività di carattere stagionale e solo per le prestazioni rese da casalinghe, pensionati, giovani di cui alla lett. e) e – per gli anni 2010 e 2011 – soggetti percettori di misure di sostegno al reddito e lavoratori in part-time;
- imprenditori con volume d’affari non superiore a 7.000 euro, per le prestazioni rese dalla generalità dei soggetti, anche per attività non stagionali;
dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del codice civile, nell’ambito di tutti i settori produttivi, sia per le attività espressamente contemplate alle lett. b, d, h, sia per altre attività specifiche;
della consegna porta a porta e della vendita ambulante di stampa quotidiana e periodica;
di attività svolte nei maneggi e nelle scuderie;
in qualsiasi settore produttivo, compresi gli Enti locali, da parte dei pensionati;
in qualsiasi settore produttivo, compresi gli Enti locali, in via sperimentale per gli anni 2009-2010 e 2011, da parte di percettori di prestazioni integrative del salario o con sostegno al reddito, compatibilmente con quanto stabilito dall'art. 19, c. 10 della L. 2/2009;
in qualsiasi settore produttivo, compresi gli Enti locali, per i lavoratori in part-time (anno 2010 e 2011) con esclusione della possibilità di utilizzare i voucher presso il datore di lavoro titolare del contratto a tempo parziale.
per quanto attiene il lavoro occasionale :
La prestazione occasionale può essere svolta da tutti i lavoratori e per qualsiasi tipologia di attività lavorativa, purché si rispettino i limiti di durata e di compenso complessivo annuo con lo stesso committente previsti dalla legge.
Le prestazioni occasionali di lavoro autonomo comportano lo svolgimento di un'attività di lavoro autonomo senza alcun coordinamento con il committente e, peraltro,
devono essere del tutto occasionali,
senza i requisiti dell'abitualità e della professionalità, con assenza di inserimento nel ciclo produttivo.Bisogna fare attenzione a non inquadrare in maniera sbagliata il rapporto di lavoro ritenendo i termini "saltuarietà" e "occasionalità" .
Infatti, da un punto di vista lavoristico, si tratta della modalità di apporto lavorativo breve a maggiore rischio di incorrere in disconoscimenti e sanzioni.
Non è necessario aprire la partita Iva, solo se l'attività è svolta occasionalmente, la determinazione dell'occasionalità è rimessa alla valutazione di ciascun lavoratore, in quanto non esiste una soglia di compensi, superata la quale sorge l'obbligo di aprire la partita Iva. Un utile riferimento però potrebbe essere quello previsto per l'iscrizione nella gestione separata Inps, ossia € 5.000 all'anno. In ogni caso è bene precisqare che non esistono, infatti, regole che consentono di individuare in maniera netta le differenze che distinguono le attività abituali da quelle occasionali.
Lo stesso Ministero delle Finanze ha precisato che, essendo molto incerta la distinzione tra "abitualità" e "occasionalità", la valutazione circa l'esistenza dell'uno o dell'altro elemento deve essere fatta "caso per caso". A tale proposito si può ricordare quanto precisato nella Circolare del Ministero stesso n. 7/1496 del 30 aprile 1977 ossia "
per attività svolta in forma abituale deve intendersi un normale e costante indirizzo dell'attività del soggetto che viene attuato in modo continuativo: deve cioè trattarsi di un'attività che abbia il particolare carattere della professionalità".Non è richiesta l'iscrizione ad un albo professionale né l'apertura di una Partita IVA, in quanto il corrispettivo versato dal committente (impresa, ente, professionista ecc.) è soggetto ad una ritenuta di acconto pari al 20% dell'importo.
La prestazione occasionale di lavoro autonomo non prevede particolari tutele trattandosi di uno schema contrattuale affidato per lo più alla libertà negoziale delle parti. Si pensi che il committente non ha nemmeno l'obbligo di applicare le regole sulla prevenzione degli infortuni o altre norme previste per gli altri lavoratori.